NUOVA RIFORMA DEL LAVORO, SALTA LA ROTTAMAZIONE DEI MEDICI DIRIGENTI
LA NUOVA RIFORMA DEL LAVORO E LA SANITA’. ELIMINATA LA ROTTAMAZIONE DEI MEDICI DIRIGENTI
Dopo due anni di lavori parlamentari , via libera definitivo del Senato, al disegno di legge collegato sul lavoro. L'aula ha approvato il testo con 151 sì, 83 no e 5 astenuti.
Nel provvedimento c’è di tutto, ma noi abbiamo stralciato gli aspetti relativi alla sanità, a partire dalla contestatissima norma sulla rottamazione dei medici dirigenti.
Dirigenti medici (articolo 22).
I dirigenti medici del Ssn, potranno andare in pensione, su istanza, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso, si prevede che il limite massimo di permanenza non possa superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non possa dar luogo a un aumento del numero dei dirigenti. Le novità, si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010. Si precisa, poi, che i dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentino la domanda almeno 90 giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo.
Certificati di malattia (articolo 25).
Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, viene esteso al datore di lavoro privato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il sistema obbligatorio di trasmissione telematica della documentazione attestante la malattia.
Comunicazioni alle imprese (articolo 42).
A decorrere dal 1° giugno 2010, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi, il medico è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia al fine di consentire all'ente assicuratore l'esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa. In caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all'indennità di malattia erogata dall'Inps e imputabili a responsabilità di terzi, l'impresa di assicurazione, prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno, è tenuta a darne immediata comunicazione all'Inps. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Inps trasmette all'impresa di assicurazione un "certificato di indennità corrisposte" (Cir), attestante l'avvenuta liquidazione dell'indennità di malattia e il relativo importo. L'impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all'Inps l'importo così certificato.
Lavori usuranti (articolo 1).
Delega per la revisione della disciplina pensionistica dei soggetti che svolgono lavori usuranti. La delega deve essere esercitata entro 3 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. In pratica, vengono riaperti i termini della precedente disciplina di delega (non esercitata) in materia. Lo scopo è quello di permettere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008, di andare in pensione con un requisito anagrafico ridotto di 3 anni, fermi restando un limite minimo pari a 57 anni di età, il requisito di anzianità contributiva pari a 35 anni e la disciplina relativa alla decorrenza del pensionamento (cosiddette "finestre"). Previsto un meccanismo di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici (in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda), qualora, nell'ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio, emergano scostamenti tra il numero di domande accolte e la copertura finanziaria a disposizione.
Medico di casa per le squadre all'estero (articolo 6).
Il medico di casa potrà esercitare la sua attività presso la delegazione sportiva anche, eventualmente, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli di studio o professionali rilasciati da autorità estere e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. Si specifica, comunque, che i professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole.
Riorganizzazione di enti vigilati dal ministero del Welfare (articolo 2).
Delega al Governo per la riorganizzazione di alcuni enti o società vigilati dal Welfare e per la ridefinizione del rapporto di controllo del dicastero di Via Veneto. La delega dovrà essere esercitata entro un anno. L'intervento riguarda, in particolare, l'Istituto superiore di sanità, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, la Croce rossa italiana, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, l'Agenzia italiana del farmaco, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, l'Istituto per gli affari sociali e Italia Lavoro Spa. Viene demandato a regolamenti governativi il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti, con legge o con regolamento, nell'amministrazione centrale della salute.
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